Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburanti.
In particolare, da quella data per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione devono essere utilizzati la fatturazione elettronica e il pagamento con mezzi tracciati (assegni, carte di credito, bancomat e simili).
Proviamo a vedere cosa c’è di vero e cosa di falso nel nuovo adempimento.
Con la fattura elettronica e le dichiarazione IVA precompilata, introdotta per le piccole imprese e i professionisti dalla Legge di bilancio 2018, molti studi professioniali, in particolare quelli che si dedicano principalmente alla tenuta della contabilità e alla consulenza fiscale si sentono direttamente minacciati.
L’Agenzia delle entrate si accinge a cambiare volto: non solo ente deputato ai controlli, ma soggetto capace di intercettare i problemi dei contribuenti e fornire la soluzione.
Lo spesometro si è rivelato un adempimento di fatto ingestibile: le difficoltà riscontrate dai contribuenti sono state ampliate dai continui disservizi del sistema informatico messo in piedi dall’Amministrazione finanziaria. E tutto ciò ha trasformato lo spesometro da adempimento “semplice” (da fare con un semplice “click”, come affermato mesi or sono dai vertici dell’Agenzia delle entrate) in un vero e proprio incubo da cui non ci si riesce a liberare.