Per il modello 730/2023 non cambiano termini (la scadenza di invio è il 2 ottobre) e modalità di presentazione (precompilata o ordinaria). Ma importanti novità impattano sulla compilazione e sul calcolo delle imposte. Infatti, debuttano le nuove regole di calcolo dell’IRPEF. Inoltre, per dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati, le novità riguardano la determinazione delle detrazioni per lavoro. Attenzione alla determinazione del trattamento integrativo di 1.200 euro che, a causa dei nuovi limiti, potrebbe risultare non dovuto e, quindi, da restituire in dichiarazione. Le detrazioni per spese e i crediti d’imposta si arricchiscono di nuove fattispecie tra cui la detrazione per le spese per la rimozione delle barriere architettoniche o quella per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore.
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I contribuenti e i CAF/intermediari abilitati, ove ne ricorrono i presupposti, devono trasmettere il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate entro il 24 luglio. Onde evitare di errori o dimenticanze, sia che si tratti di una dichiarazione accettata senza modifiche, sia che sia stata modificata, è opportuno effettuare alcuni controlli finali sui documenti di spesa, sui redditi e sui documenti di versamento. E se dopo l’invio ci si accorge di aver commesso un errore? Ci sono diverse possibilità.
Le spese sostenute per l’acquisto di medicinali possono essere portate in detrazione nella dichiarazione modello 730 anche se non si è in possesso della prescrizione medica. Inoltre, rientrano nella detrazione anche i medicinali acquistati on line. Ed ancora, per i contribuenti diversamente abili, può essere detratta la spesa per l’acquisto di una e-bike. Sono alcuni dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, che raccoglie le indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità.

