La voluntary disclosure bis incassa la proroga: infatti, è stato pubblicato il D.P.C.M. 28 luglio 2017 con il quale viene prorogato al 2 ottobre 2017 il termine, scaduto lo scorso 31 luglio, per aderire alla procedura.
C’è, però, da chiedersi se ciò, sommato alle modifiche recentemente apportate con il D.L. n. 50/2017, può bastare a far decollare un istituto che, dopo il successo della prima edizione, rischia di rivelarsi un flop.
I decreti legislativi attuativi della riforma del Terzo settore, sul piano fiscale, ridisegnano le norme in materia di imposte sui redditi. In particolare, viene data una puntuale definizione delle attività che si considerano di natura non commerciale e, pertanto, meritevoli di un trattamento fiscale “privilegiato”. Viene, inoltre, previsto un nuovo regime forfetario, in base al quale gli enti del Terzo settore possono optare per la determinazione del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività “istituzionali”, quando svolte con modalità commerciali, un coefficiente di redditività e aggiungendo l’ammontare di plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e proventi immobiliari.
Per i ruoli consegnati all’agente della riscossione a partire dal 1° luglio 2017 cambia la cartella di pagamento. Con provvedimento del 14 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di cartella che, oltre a recepire le novità sulla gestione del servizio nazionale della riscossione, passato all’ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, contiene anche alcune semplificazioni. In particolare, la nuova cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro gli importi dovuti, attraverso una nuova impostazione grafica e l’utilizzo di colori per individuare gli enti creditori.
La proroga al 20 luglio 2017 e al 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, si estende anche ai lavoratori autonomi. Inoltre, le nuove scadenze riguardano anche l’IVA e l’IRAP e non solo le imposte sui redditi e relative addizionali. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella giornata del 26 luglio, cui seguirà a breve un D.P.C.M. che, almeno in teoria, dovrebbe mettere fine ai dubbi (e alle polemiche) degli ultimi giorni.
Il 31 luglio scade il termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2017. La scadenza riveste una particolare importanza in quanto, per la prima volta, trovano applicazione le novità in materia di visto di conformità per le compensazioni superiori a 5.000 euro annui. Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito IVA può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Per la scadenza del 31 luglio, pertanto, i contribuenti devono utilizzare il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 luglio 2017.
Prorogato al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e soci di società di persone o di capitali in trasparenza), il temine di versamento delle imposte derivanti dal modello redditi 2017, con la possibilità di versare le stesse, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 21. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella giornata del 20 luglio che, però, in attesa di conoscere il testo del D.P.C.M., lascia qualche dubbio sui reali beneficiari della proroga, in quanto sembrano esclusi i professionisti.
I contribuenti e i CAF/intermediari abilitati, ove ne ricorrono i presupposti, devono trasmettere il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate entro il 24 luglio. Onde evitare di errori o dimenticanze, sia che si tratti di una dichiarazione accettata senza modifiche, sia che sia stata modificata, è opportuno effettuare alcuni controlli finali sui documenti di spesa, sui redditi e sui documenti di versamento. E se dopo l’invio ci si accorge di aver commesso un errore? Ci sono diverse possibilità.
Posticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi al 15 ottobre 2017, la comunicazione dati IVA al 31 ottobre e, nel complesso, rivedere l’intero calendario del secondo semestre 2017. E’ una delle istanze che il CNDCEC rivolge al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate in un documento diffuso il 13 luglio 2017. Nel documento, in un’ottica propositiva e costruttiva, il CNDCEC analizza le (molte) criticità che caratterizzano il Fisco degli ultimi mesi, fornendo alcuni suggerimenti volti a garantire da un lato il rispetto delle leggi e dall’altro una maggiore serenità da parte di chi si trova ad assistere i contribuenti.
E’ possibile posticipare il versamento del saldo IVA 2016 al 30 giugno anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Prevista, inoltre, ampia libertà di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito IVA non compensato, che, tra l’altro può anche essere rateizzato. Possibile, infine, versare il saldo IVA entro il 31 luglio maggiorato dello 0,4%. Sono le risposte che l’Agenzia delle entrate ha fornito con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017.
Utilizzo del cambio storico per gli immobili, valorizzazione delle attività finanziarie in base ai valori rendicontati e collegamento delle stesse attività finanziarie con i relativi quadri reddituali: sono alcune delle novità che interessano la compilazione del quadro RW da presentare con la dichiarazione redditi PF 2017. Da segnalare anche la possibilità, per chi si avvale della voluntary disclosure bis, di evitare il quadro RW, limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.