L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha incrementato al 110 per cento la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (cd. superbonus). L’art. 121 ha previsto che per tali interventi, nonché per alcuni di quelli “tradizionali”, il beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato, in forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Il Provv. 8 agosto 2020 ha approvato il modello, con il quale i beneficiari delle detrazioni comunicano le relative opzioni. La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi su unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per quelli su parti comuni di edifici), anche tramite intermediari. Sono definite, infine, le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzarli in compensazione tramite Mod. F24 o cederli a terzi.
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