E’ possibile definire in via agevolata le somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. “rottamazione ter”).
Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per aderire alla definizione agevolata è necessario inviare la dichiarazione di adesionead Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2019.
E’ possibile saldare l’importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in un numero massimo di 18 rate.
Chi ha presentato l’istanza per la definizione agevolata precedente (c.d. “rottamazione bis”) ma non era in regola con i versamenti delle rate di luglio/settembre/otobre 2018, se ha versato il pregresso entro il 7 dicebre 2018 si accede automaticamente alla rideterminazione del residuo in 10 rate da saldare entro il 2023
Chi, invece, non ha versato entro il 7 dicembre 2018 il residuo può presentare istanza di adesione entro il 30 aprile 2019 e fruire della possibilità di versare il dovuto in 10 rate da saldae entro il 2021.
In questo schema vengono riassunte le modalità operative per aderire alla definizione agevolata.
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