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Entro il 31 dicembre 2020 gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi possono inviare, al proprio committente, una comunicazione per fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni. Infatti, in linea generale, la ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi deve essere applicata considerando l’aliquota minima prevista dal TUIR per il primo scaglione di reddito, attualmente pari al 23%, e deve essere commisurata sul 50% delle provvigioni. Se, invece, i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
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