Studio Tributario Cinieri

  • Home
  • Chi siamo
  • Pubblicazioni e news
  • Video e slide
  • Blog e opinioni
You are here: Home / Blog / Regime di cassa per i semplificati: quando la semplificazione fa rima con complicazione

Regime di cassa per i semplificati: quando la semplificazione fa rima con complicazione

04/01/2017 Autore Saverio Cinieri

Dal 1° gennaio 2017, per le imprese minori che applicano il regime contabile semplificato, cambiano radicalmente le regole per determinare il reddito: si passa dal principio di competenza a quello di cassa. La misura, contenuta nella Legge di bilancio 2017, è stata annunciata come una “semplificazione” per i due milioni di imprese semplificate. Ma è davvero così? Non è che, per caso, si tratta di una “complicazione” mascherata da “semplificazione” dietro cui si nasconde invece una finalità ben diversa?

Come appena accennato, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 66 del TUIR e all’art. 18 dpr n. 600/1973 dalla Legge n. 232/2016 (art. 1, commi 17-23), senza voler andare troppo nel dettaglio, dal 1° gennaio 2017, tutti i contribuenti semplificati passano al principio di cassa.

Per quanto la misura sia stata fatta passare come una “semplificazione” la sua applicazione pratica comporta non poche difficoltà, tanto che, su alcuni aspetti, saranno le complicazioni a pesare di più, complicazioni che, in alcuni casi, si trasformano in veri e propri svantaggi.

Di seguito si riporta un elenco ragionato di quelle che potrebbero essere le complicazioni del nuovo sistema con gli eventuali svantaggi insiti in esse.

Complicazione n. 1: l’automatismo

Il nuovo sistema di tassazione non è opzionale: ciò vuol dire che il passaggio, obbligatorio, è avvenuto automaticamente già dal 1° gennaio, senza che ci sia stata alcuna possibilità di scelta.

La domanda è: si può evitare il regime di cassa?

La risposta è si, ma solo se si opta per la contabilità ordinaria.

E qui le complicazioni nella gestione e i maggiori costi per tenere una contabilità ordinaria, soprattutto per le piccole imprese, potrebbero essere tali da scoraggiare il passaggio all’ordinaria.

Complicazione n. 2: la contabilità

Per poter gestire il nuovo regime, le imprese dovranno adeguare la propria contabilità istituendo due nuovi registri:

  • il registro cronologico degli incassi;
  • il registro cronologico dei pagamenti.

In alternativa è possibile integrare i registri IVA con apposite colonne per gli incassi e i pagamenti.

In ogni caso ciò comporterà una completa rivisitazione della gestione di questi contribuenti, primo fra tutti, la tenuta della prima nota cassa per gestire gli incassi e i pagamenti.

E’ comunque possibile evitare di registrare gli incassi e i pagamenti, limitandosi a tenere i consueti registri IVA, senza alcuna integrazione: in tal caso, opera la presunzione secondo cui la data di registrazione coincide con quella di pagamento.

Potrebbe sembrare una semplificazione, ma occorre prestare particolare attenzione alla tipologia di contribuente.

Infatti, se forse potrebbe convenire ai dettaglianti che emettono scontrini/ricevute fiscali (in questo caso l’emissione coincide con l’incasso) con fatture di acquisto pagate con modalità posticipate, per chi emette fattura si potrebbe trattare di una modalità svantaggiosa.

In questo caso, a fronte di fatture emesse e non incassate e di fatture di acquisto ricevute e saldate, non ci sarebbe alcuna convenienza.

Complicazione n. 3: le rimanenze

Un aspetto da non trascurare riguarda le rimanenze che, con l’applicazione del principio di cassa non devono essere più conteggiate.

Però, con una norma transitoria, si prevede che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza.

Questa più che una complicazione, a dire il vero, è un’arma a doppio taglio.

Infatti, va fatta una attenta valutazione delle rimanenze finali al 31 dicembre 2016 in quanto, l’importo così determinato avrà un impatto immediato sul reddito del 2017.

E siccome non viene data alcuna possibilità di portare in avanti le eventuali perdite che un magazzino elevato potrebbe generare, si assiste al suo completo annullamento nel 2017.

La conseguenza è che, a partire dal 2018, non avendo più esistenze iniziali da portare in diminuzione, l’impresa molto probabilmente si troverà a dichiarare un reddito più elevato con conseguente aumento della tassazione.

Conclusioni

Da queste brevi considerazioni appare evidente che il nuovo regime darà molti più grattacapi di quanto si può immaginare.

Tra i tanti, resta evidente che l’averlo reso obbligatorio costituisce un grosso scoglio che per molte imprese, non idonee alla contabilità ordinaria, travolte dalla “tempesta” dei nuovi adempimenti, rischierà di essere fonte di inevitabili naufragi.

Condividi:

  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Filed Under: Blog Tagged With: Finanziaria, manovra_fine_anno

Categorie

  • Blog
  • Da Cesi Mysolution
  • Da Fiscoinpratica.it
  • Da Fiscopiù Giuffrè
  • Dal Quotidiano Ipsoa
  • Guida alle leggi
  • Guide operative
  • Schede operative
  • Video

Post recenti

  • Accertamento e riscossione: arriva il rinvio al 31 gennaio 2021
  • Corrispettivi telematici: come cambiano le sanzioni dal 2021
  • Trasmissione dei corrispettivi: le nuove sanzioni – Infografica
  • Cuneo fiscale prorogato per il 2021 con importi raddoppiati
  • Proroga cuneo fiscale: ulteriore detrazione con importi raddoppiati nel 2021

Tag

730 Adempimenti agevolazioni auto aziendali bonus fiscali carburante commercio commercio ambulante contabilità coronavirus corrispettivi decreti_fiscali detrazioni dichiarazioni dichiarazone dei redditi Equitalia fattura elettronica fatturazione elettronica Finanziaria flat tax Indici sintetici affidabilità fiscale IRES IRI ISA IVA Legge di bilancio legge di bilancio 2020 manovra_correttiva manovra_fine_anno privacy professioni proroghe ravvedimento operoso regime forfetario riscossione ristrutturazioni rottamazione scadenze scontrino elettronico servizi spesometro split_payment superbonus versamenti fiscali voluntary
  • Home
  • Chi siamo
  • Pubblicazioni e news
  • Video e slide
  • Blog e opinioni

Seguici su

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

In evidenza

  • Accertamento e riscossione: arriva il rinvio al 31 gennaio 2021
  • Corrispettivi telematici: come cambiano le sanzioni dal 2021
  • Trasmissione dei corrispettivi: le nuove sanzioni – Infografica
  • Cuneo fiscale prorogato per il 2021 con importi raddoppiati
  • Proroga cuneo fiscale: ulteriore detrazione con importi raddoppiati nel 2021

Contatti

Studio Tributario Cinieri
dott. Saverio Cinieri
Ordine DCEC Brindisi n. AA375
P.I. 01643870742
C.F. CNRSVR67E22D761F

via Lilla, n. 4
72021 Francavilla Fontana (BR)
Tel. +390831815581
mail: info@studiocinieri.it
PEC: saverio.cinieri@pec.studiocinieri.it

 

Copyright © 2021 · Studio Tributario Cinieri - P.I. 01643870742 - Tutti i diritti riservati · Chi siamo · Note legali · Privacy Policy Cookie Policy