Nessuna sanzione sull’acconto versato in misura minore a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa successivamente al termine di versamento del secondo acconto. Se l’integrazione avviene prima di tale termine, non è sanzionato il primo acconto nel caso in cui con il secondo viene versata la differenza dovuta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016. Resta, tuttavia, ancora qualche dubbio: dato per certo che non è sanzionabile il maggiore acconto se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto (che scade il 30 novembre), la differenza del maggiore acconto va comunque versata?