Ha trovato conferma ufficiale il rinvio – dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 – della decorrenza dell’obbligo di fattura elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione. In sede di conversione in legge del decreto Dignità, infatti, è stata recepita la norma del D.L. n. 79/2018 che aveva anticipato la proroga. Resta invece fissata al 1° luglio la decorrenza delle norme che consentono di dedurre dalle imposte sui redditi e di detrarre l’IVA per le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili e che attribuiscono agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta – pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito – utilizzabile in compensazione. Sempre dal 1° luglio decorre l’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto con la PA.
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