In caso di pagamento con assegno di un box auto pertinenziale non si perde la detrazione del 50% se il venditore rilascia un’autocertificazione da cui risulta che l’importo ricevuto è stato registrato in contabilità ai fini della sua tassazione come ricavo. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 che inoltre apre la possibilità di fruire della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico anche se il bonifico è incompleto.
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