Dal 1° luglio 2017 chiude Equitalia e, al suo posto, nasce un ente pubblico economico, “Agenzia delle entrate-Riscossione”. Sembrerebbe, quindi, finita un’epoca di “vessazioni” e “ingiustizie”, ma sarà veramente così? Il nuovo ente avrà quel volto umano promesso dal Legislatore? O si tratta, piuttosto, di una operazione di mera facciata? Cerchiamo di capirne qualcosa di più.
Chi è veramente il nuovo ente di riscossione
Un primo dato certo è che il nuovo ente “Agenzia delle entrate-Riscossione” sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze ma, di fatto, sarà una propaggine dell’Agenzia delle entrate che, infatti, acquisterà anche il 49% delle azioni attualmente in possesso dell’INPS (l’altro 51% è già nelle mani dell’Agenzia).
E non è un caso che il Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà anche Presidente dell’ente.
Quindi, la riscossione passa all’Agenzia delle entrate che si troverà ad essere, da un lato, il soggetto che accerta le imposte e, dall’altro, quello che le riscuote in maniera coattiva.
Quali sono le sue attribuzioni
La norma (art. 1 D.L. n. 193/2016) prevede che il nuovo ente subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assumerà la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ai sensi del D.P.R. n. 602/1973).
Ciò vuol dire che avrà le stesse identiche attribuzioni che attualmente ha Equitalia, nè più, né meno.
Cosa realmente cambierà nell’attività di riscossione?
A questo punto si pone una domanda: ma per svolgere tale compito, si differenzierà almeno in qualcosa da Equitalia? E se la risposta è negativa, almeno applicherà regole meno stringenti rispetto a quelle attuali?
Andiamo con ordine.
Leggendo le norme, così come scritte nel decreto, l’unica differenza che si coglie è data dal fatto che il nuovo ente avrà un approccio più “friendly” con il contribuente.
Infatti, si porrà particolare attenzione alla “tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l’amministrazione fiscale” in attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000).
Ma ciò non vuol dire che, quando si tratterà di mostrare i muscoli, il nuovo ente si tirerà indietro.
Né applicherà regole meno stringenti o sarà meno “esoso”: va, infatti, segnalato che per quanto riguarda gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, continuerà ad applicarsi lo stesso meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 159/2015 e di cui si dirà appresso.
E, comunque, il decreto non contiene alcuna norma che modifica l’attuale sistema di riscossione.
A tale proposito, non bisogna dimenticare che già il D.Lgs. n. 159/2015 ha semplificato gli adempimenti del contribuente:
- è stato previsto che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l’automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- si è introdotta l’ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione;
- è stata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti;
- in caso di accertamento esecutivo, si è consentito al contribuente di attivare meccanismi per la concessione della dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- sono stati ridotti gli oneri del servizio nazionale della riscossione (cd. aggio), riconoscendo il solo costo di funzionamento del servizio (art. 9 D.Lgs. n. 159/2015 citato in precedenza); in pratica, esso è passato dall’8% sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6% (misura abbattuta del 50%, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella);
- è stata ridotta la misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.
In definitiva, non cambia nulla, anzi, no, qualcosa in realtà muta.
Infatti, andando a fondo tra le norme del decreto, se ne trova un’altra, apparentemente “anonima” ma che è strettamente collegata a quanto fin qui detto.
Si tratta dell’art. 3 il quale prevede che:
- l’Agenzia delle entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;
- la stessa Agenzia delle entrate potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell’Inps, per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità;
- il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione potrà accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.
In pratica, non solo l’attività di riscossione non cambierà affatto, ma sarà ancora più stringente potendo disporre di strumenti più precisi e aggiornati (e ciò ben venga, perché le tasse vanno pagate e, se non lo si fa, si deve passare alle maniere forti).
Il re è morto! Viva il re!