Il bonus affitti negozi e quello sulle locazioni di immobili non ad uso abitativo, previsti, rispettivamente, dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio possono essere ceduti a partire dal 13 luglio 2020. A stabilirlo, insieme alle modalità operative per effettuare la cessione è un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020. La possibilità di effettuare la cessione viene data solo ai diretti interessati i quali, almeno in questa prima fase, non potranno avvalersi degli intermediari abilitati per inviare il modello, anch’esso approvato con il provvedimento in questione.
Cessione del credito d’imposta sugli affitti dei negozi e botteghe e sulle locazioni degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda possibile dal 13 luglio ma solo con il fai da te.
E’ questo, in estrema sintesi, quanto riportato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate emanato il 1° luglio 2020, con le modalità operative da porre in essere per cedere i due bonus previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio dai decreti emanati a seguito dell’emergenza coronavirus.
Infatti, si prevede la possibilità di inviare l’apposito modello, attraverso i canali telematici dell’Agenzia, solo direttamente e non avvalendosi di un intermediario.
Tale ulteriore possibilità dovrebbe essere prevista in un secondo momento con un successivo atto che sarà emanato dalla stessa Agenzia. Per ora, dunque, chi è interessato a cedere il proprio bonus, avvalendosi dell’art. 122 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), deve attrezzarsi a farlo in proprio seguendo le indicazioni contenute nel provvedimento che si riportano di seguito, non prima di aver individuato i crediti d’imposta di cui si discute.
Quali sono i bonus interessati
Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) hanno previsto due distinti crediti d’imposta e, precisamente:
a) un credito d’imposta per le locazioni di botteghe e negozi, valido solo per i canoni del mese di marzo (art. 65 D.L. n. 18/2020);
b) un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio (anche giugno solo per le strutture ricettive) (art. 28 D.L. n. 34/2020).
Le due disposizioni, oltre ad avere un diverso impatto temporale (per il mese di marzo il contribuente può scegliere quale dei due bonus applicare non essendo possibile il cumulo), hanno anche diversi ambiti applicativi.
Le principali caratteristiche vengono riportate nella tabella che segue.
Aspetto | Decreto Cura Italia (art. 65 D.L. n. 18/2020) | Decreto Rilancio (art. 28 D.L. n. 34/2020) |
Soggetti interessati | Esercenti attività d’impresa | – Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro – Strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019 – Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale |
Contratti oggetto del bonus | locazione | locazione, leasing o concessione |
Tipologie di immobili | immobili rientranti nella categoria catastale C/1 | immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo |
Misura del bonus | 60% dell’ammontare mensile del canone | 60% dell’ammontare mensile del canone 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo |
Condizioni | – | locatari esercenti attività economica: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 |
Mesi | Marzo | Marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) |
Esenzioni | non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (attività che non hanno subito il lockdown) | non si applica alle attività non esercitate abitualmente (circolare n. 14/E/2020) |
Utilizzo | Esclusivamente in compensazione | In dichiarazione dei redditi o in compensazione |
Possibilità di cessione, anche parziale, ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) | Sì | Sì |
Applicazione norme UE su aiuti di Stato | No | Sì |
Come effettuare la cessione del bonus
Il soggetto beneficiario del bonus che decide di cederlo ad un soggetto terzo deve presentare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, apposita comunicazione redatta sul modello approvato con il provvedimento di cui si discute, pena l’inammissibilità.
La trasmissione del modello può essere effettuata dal 13 luglio al 31 dicembre 2021.
Nel modello, composto da due pagine, oltre all’informativa ai fini della privacy, occorre riportare le seguenti informazioni:
a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
b) la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito di cui al decreto rilancio – il tipo di contratto a cui si riferisce;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito di cui al decreto rilancio – i mesi a cui si riferisce;
d) l’importo del credito d’imposta ceduto;
e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
Come può essere utilizzato dal cessionario
Il cessionario che intende utilizzare in compensazione il credito d’imposta può farlo a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione effettuata dal cedente.
Deve, però, preventivamente accettare il credito comunicandolo, a pena d’inammissibilità, con modalità telematiche utilizzando i servizi presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Fatto questo adempimento, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Pertanto, può compensarlo nel modello F24 (i codici tributo saranno oggetto di una risoluzione di imminente pubblicazione) con le seguenti modalità:
a) il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (quindi divieto di uso dell’home banking), pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato;
c) non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti d’imposta attualmente pari a 1 milione di euro (700.000 euro dal 2021) ex art. 34 Legge n. 388/2000 e 250.000 euro ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Da ricordare anche che:
– la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta;
– in alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. Anche in tal caso, il soggetto cedente deve effettuare, in via telematica, la comunicazione della cessione, a pena d’inammissibilità e il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità di cui sopra.