Con riferimento ai periodi d’imposta precedenti al 2016, possono essere applicate sia la sanzione prevista per l’omessa separata indicazione dei costi black list, sia la sanzione per dichiarazione infedele qualora tali costi siano considerati indeducibili (o parzialmente indeducibili), in assenza dell’esimente. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 39/E del 2016. Con riferimento, invece, alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2016 e successivi, la sanzione amministrativa disposta per la violazione dell’obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei costi black list diviene inapplicabile.
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