Non è possibile definire le liti instaurate avverso gli atti dell’agente della riscossione, come ad esempio avviso di iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, qualora l’Agenzia delle Entrate non sia stata chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.
Inoltre, a seguito di fallimento del contribuente, la legittimazione a presentare l’istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti deve essere riconosciuta al curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, al fallito.
Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare 25 settembre 2017, n. 23/E con la quale l’Agenzia delle entrate, a pochi giorni dalla scadenza per aderire (fissata al 2 ottobre), ha fatto luce su alcuni aspetti particolari della c.d. chiusura liti pendenti, prevista dall’art. 11 D.L. n. 50/2017, completando, così, quanto già anticipato alcune settimane or sono con la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2017.
Nella nuova Circolare, oltre a quanto detto sopra, ci si sofferma anche sul modo corretto di compilare il modello di pagamento F24, su altre ipotesi per le quali la definizione agevolata non è applicabile (ad esempio in caso di contributi INPS), sul rapporto tra la definizione agevolata delle liti e la precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio.