Con il 31 dicembre 2018 è venuta meno la distinzione, ai fini della tassazione dei redditi derivanti dai capital gain, tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Infatti, con effetto dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni fatte dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici sono soggette all’imposta sostitutiva del 26% al pari delle partecipazioni non qualificate. Ulteriori novità sono state introdotte con il recepimento della direttiva ATAD.
Continua a leggere su
![](https://i0.wp.com/www.studiocinieri.it/wp-content/uploads/2019/10/Quotidiano_Ipsoa.jpg?resize=207%2C29&ssl=1)