A seguito della notifica di un avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso, il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando il modello IPEA, esclusivamente in via telematica.
Inoltre, non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica e non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione.
Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata, sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, si prospettano altre novità per la disciplina dell’ACE. La Manovra correttiva 2017 modifica le regole di calcolo dell’agevolazione con una nuova stretta che interviene già da quest’anno, con inevitabili ricadute sul calcolo degli acconti d’imposta nella dichiarazione Redditi 2017. In particolare, nei calcoli degli acconti d’imposta per il 2018 – da effettuare nella dichiarazione di quest’anno – le imprese dovranno tener conto delle nuove regole; non sarà, però, un compito agevole: per l’acconto IRES, infatti, si dovrà fare un calcolo parallelo, individuando una seconda base imponibile ACE (oltre a quella utilizzata per il saldo) nella quale escludere incrementi e relativi decrementi del 2011.
L’interconnessione dei beni al sistema aziendale è uno dei requisiti necessari per l’applicazione dell’iperammortamento. Può, infatti, capitare che l’azienda effettui un investimento in un bene in chiave Industria 4.0, e quindi agevolabile, ma che non risulta ancora interconnesso. Occorre chiedersi in questi casi quali sono le procedure da porre in essere per la verifica del requisito e qual è l’impatto sull’agevolazione. A chiarire i dubbi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Per gli investimenti in beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 è possibile fruire del nuovo super ammortamento del 40%. Si tratta di beni, software e sistemi IT che possono beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione, però, che l’impresa usufruisca anche dell’iperammortamento. Quali sono i rapporti tra le due agevolazioni? Quale relazione tra i beni immateriali e i beni Industria 4.0? L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha fornito indicazioni operative.
I beni agevolabili con l’iperammortamento del 250% sono riportati nell’elenco A allegato alla legge di Bilancio 2017. Si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. E’ possibile raggruppare i beni in tre categorie: beni strumentali, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina in logica “4.0”. Nella circolare n. 4/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso esempi i requisiti che tali beni devono possedere.
